Soggetti interessati
Alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0)
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0) rappresenta lo strumento centrale nel processo di digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a garantire continuità assistenziale, integrazione dei percorsi di cura e maggiore accessibilità alle informazioni sanitarie dell’assistito. In questo contesto, l’alimentazione corretta, tempestiva e conforme alle disposizioni normative del FSE assume un ruolo cruciale per assicurare qualità, completezza e affidabilità dei dati. Di seguito si rappresenta il quadro sintetico delle principali indicazioni normative e operative, con l’obiettivo di supportare i soggetti coinvolti nella comprensione dei propri obblighi e delle modalità di conferimento dei documenti.
a) Soggetti tenuti all’alimentazione del FSE
Concorrono alla corretta alimentazione e all'aggiornamento del FSE con i dati e documenti riferiti all'assistito, nei limiti di responsabilità e dei compiti loro assegnati, come indicati nel Decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 2023 e ai sensi di legge, previa verifica dei dati anagrafici dell'assistito nel sistema ANA:
- 1. le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie pubbliche del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali e i SASN, attraverso le diverse articolazioni organizzative;
- 2. le strutture sanitarie accreditate con il SSN e i servizi socio-sanitari regionali;
- 3. le strutture sanitarie autorizzate;
- 4. gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia.
b) Tipologie documentali conferibili nel FSE
Il Fascicolo sanitario elettronico è alimentato con i seguenti dati e documenti sanitari e socio-sanitari:
- dati identificativi e amministrativi dell’assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati);
- verbali di pronto soccorso;
- lettere di dimissione;
- referti:
- Referto di anatomia patologica;
- Referto di laboratorio;
- Referto di radiologia;
- Altri Referti medici di specialistica ambulatoriale; - cartelle cliniche;
- profilo sanitario sintetico;
- dati e documenti relativi alla ricetta dematerializzata:
- prescrizioni specialistiche e farmaceutiche;
- erogazione farmaci a carico SSN e non a carico;
- erogazione di prestazioni di assistenza specialistica; - Scheda singola vaccinazione;
- Certificato vaccinale;
- Taccuino personale dell’assistito;
- dati delle tessere per i portatori di impianto;
- Lettera di invito per screening, vaccinazione o ad altri percorsi di prevenzione;
- Consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti;
Inoltre, ad integrazione dei succitati dati e documenti devono essere conferiti al FSE anche i documenti ulteriori previsti dal Decreto 19 novembre 2025 relativi alle prestazioni erogate in regime di telemedicina (25A06938) (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025). Nello specifico, sono inserite all’art. 3, comma 1, le seguenti:
- prescrizione televisita, teleassistenza e telemonitoraggio ai sensi del decreto ministeriale 2 novembre 2011;
- richiesta teleconsulto;
- referto di specialistica per la televisita;
- relazione collaborativa per il teleconsulto/teleconsulenza;
- relazione clinico-assistenziale conclusiva per la teleassistenza/teleriabilitazione;
- tesserino dispositivi per il telemonitoraggio;
- piano di telemonitoraggio/teleriabilitazione e teleassistenza;
- report rilevazioni telemonitoraggio;
- report settimanale rilevazioni telemonitoraggio;
- relazione finale per il telemonitoraggio/teleriabilitazione;
Si precisa che:
- possono essere conferite esclusivamente le tipologie documentali previste dalla normativa
- non è consentito il conferimento di documenti diversi da quelli normativamente individuati
L’identificazione della specifica tipologia documentale resta in capo al soggetto che produce il documento nel rispetto delle specifiche tecniche pubblicate alla pagina https://www.fascicolosanitario.gov.it/portale/standard-documentali
c) Tempistiche di attuazione
- Decreto 11 novembre 2025 “Modifiche al decreto 7 settembre 2023, concernente il fascicolo sanitario elettronico 2.0.” (GU n.286 del 10-12-2025)
I soggetti tenuti all’alimentazione del FSE alimentano il FSE con i dati e documenti previsti dalla normativa (di cui alla sezione precedente), entro cinque giorni dall’erogazione della prestazione sanitaria e sono responsabili della mancata, intempestiva o inesatta alimentazione.
d) Standard documentali e firma
Tutti i documenti devono rispettare i requisiti di FSE 2.0 come da indicazioni delle linee guida Nazionali per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico adottate con Decreto del 20 maggio 2022 (G.U. Serie Generale, n. 160 del 11/07/2022) e nello specifico, il formato standard HL7 CDA2 iniettato in PDF firmato digitalmente in modalità PADES (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=88074)
Specifiche tecniche nazionali
Le specifiche tecniche ufficiali sono disponibili al seguente portale:
- Fascicolo Sanitario Elettronico – sezione “Area Tecnica" https://www.fascicolosanitario.gov.it/portale/standard-documentali
- Ulteriori indicazioni tecniche sono disponibili alla pagina del Ministero della salute https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway.
Specifiche tecniche regionali
Fascicolo Sanitario Elettronico https://www.servizi.piemonte.it/srv/fascicolo-sanitario-elettronico/
Contatti di riferimento
- CSI Piemonte: supporto.fse@csi.it
- Regione Piemonte: sanitadigitale@regione.piemonte.it
- Sogei: fse_support@sogei.it
Riferimenti normativi
- Decreto del Ministero della Salute 7 settembre 2023: “Fascicolo sanitario elettronico 2.0” (Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/10/24/23A05829/sg
- DECRETO 17 ottobre 2024 – “Modalita' di messa a disposizione ai Fascicoli sanitari elettronici (FSE), tramite l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' (INI), dei dati del Sistema tessera sanitaria e del consenso o diniego del Sistema informativo trapianti (SIT).” (24A06079) (GU n.270 del 18-11-2024) (Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/18/24A06079/sg)
- Decreto del presidente del consiglio dei ministri 8 agosto 2013: “Modalita' di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalita' digitali, nonche' di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia».” (13A08392) (GU Serie Generale n.243 del 16-10-2013) (Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/16/13A08392/sg)
- Decreto 19 novembre 2025 “Disciplina del trattamento dei dati personali nell’ambito della infrastruttura della Piattaforma nazionale telemedicina” (25A06938) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/12/30/301/sg/pdf