Macro ambiti di osservazione

La nuova classificazione L.131

La Legge 131/2025 "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" introduce una nuova classificazione dei Comuni montani a livello nazionale, con l'obiettivo di riordinare e superare il quadro normativo stratificato preesistente, demandando a specifici decreti attuativi la loro puntuale individuazione. In continuità con l'impostazione storica della Legge 991/1952, la nuova classificazione si fonda prevalentemente su criteri di natura geomorfometrica (altimetria e pendenza del terreno). A tali parametri si affiancherà, ai fini dell'individuazione del sottoinsieme di Comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla stessa L.131, la calibrazione di ulteriori requisiti di carattere socioeconomico.

Il meccanismo introdotto dalla L.131 si articola su due livelli distinti, definiti dall'art.2, co.1-2 e demandati a successivi Decreti attuativi:

a) il DPCM 121/2026 ha definito:

  • i criteri per la classificazione dei Comuni montani, basati su parametri geomorfometrici;
  • l'elenco nazionale dei Comuni montani.

b) un secondo DPCM individuerà, sulla base della ponderazione di parametri socioeconomici aggiuntivi, i Comuni montani beneficiari delle misure di sostegno di cui ai capi III, IV e V della L.131.
In ragione di ciò, non tutti i Comuni classificati come montani potranno automaticamente accedere alle misure di agevolazione previste. L'accesso sarà infatti modulato in relazione alle condizioni territoriali e socioeconomiche.

I criteri di classificazione, strutturati sulla base di dati ufficiali ISTAT, mirano a definire i caratteri di montanità comunale superando le precedenti impostazioni fondate prevalentemente su soglie amministrative o percentuali di superficie. Essi in sintesi fanno riferimento a:

  • altimetria e pendenza;
  • contiguità territoriale, quale elemento di coerenza spaziale delle aree montane.

Nello specifico, sono considerati montani i Comuni le cui caratteristiche geomorfologiche soddisfano almeno uno dei seguenti cinque criteri (art.2 del Regolamento):

  1. 20% della superficie al di sopra di 600 m e 25% di pendenza superiore al 20%;
  2. altitudine media superiore a 350 m ed almeno 5% di pendenza superiore al 20%;
  3. altimetria media pari o superiore a 400 m;
  4. altitudine massima pari o superiore a 1.200 m;
  5. appartenenza alle c.d. province montane con altitudine media superiore a 300 m.

A tali criteri si aggiungono due parametri suppletivi di contiguità territoriale, ciò al fine di considerare la situazione peculiare dei Comuni o gruppi di Comuni, con altitudine media pari o superiore a 200 m, confinanti o interamente interclusi da Comuni montani (e/o da Stato estero).

Lo stesso Regolamento riporta in allegato l'elenco dei Comuni montani, secondo la seguente quantificazione:

  • 3.715 Comuni montani a livello nazionale, con una riduzione complessiva di 346 Comuni rispetto alla previgente classificazione derivante dalla Legge 991/1952; tale variazione è il risultato dell'inclusione di 298 nuovi Comuni e dell'esclusione di 616 Comuni precedentemente classificati come montani (ma in gran parte solo parzialmente montani);
  • 558 Comuni montani in Piemonte, secondo la nuova classificazione.

Sebbene il quadro attuativo della L. 131 sia ancora in fase di definizione, la nuova classificazione è destinata a produrre effetti rilevanti su diversi ambiti di policy. In particolare:

  • incide sull'accesso alle misure di sostegno previste dalla normativa, con particolare riferimento alla ripartizione delle risorse nazionali del FOSMIT destinate alla salvaguardia e alla valorizzazione della montagna;
  • occorre tuttavia precisare che sulle modalità di utilizzo della quota regionale delle risorse FOSMIT la L.131 garantisce alle Regioni, in attuazione della propria programmazione, la definizione delle modalità di assegnazione degli stanziamenti, fra cui la possibilità di individuare i Comuni montani destinatari, a prescindere dalla loro inclusione nel nuovo elenco ufficiale;
  • introduce una distinzione tra i Comuni riconosciuti come montani (secondo la classificazione generale) e il sottoinsieme dei Comuni effettivamente beneficiari delle agevolazioni previste dai Capi III, IV e V della L. 131.

Alla luce di tali elementi, le principali misure di agevolazione rivolte ai Comuni montani si articolano nei seguenti ambiti:

  1. Servizi pubblici essenziali, tra cui:
    • sanità, ad es. agevolazioni per operatori sociosanitari e medici di montagna, con particolare riferimento alla valorizzazione curricolare e alla residenzialità;
    • istruzione, ad es. deroghe agli organici e al numero minimo di alunni per classe, incentivi alla residenzialità del personale scolastico, sviluppo di servizi innovativi per l'infanzia;
    • sistema giudiziario, ad es. misure di mobilità volontaria per far fronte alla carenza di organico nei tribunali di montagna;
    • sistema universitario, ad es. attivazione di percorsi formativi su tematiche strategiche per la montagna e sostegno alla residenzialità studentesca;
    • connettività digitale, ad es. estensione della copertura internet, sostegno alla digitalizzazione della popolazione, potenziamento dei servizi di e-goverment
  2. Tutela del territorio, tra cui:
    • valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali;
    • interventi di contrasto agli effetti del cambiamento climatico;
    • agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli;
    • incentivi ai rifugi di montagna e promozione dell'attività escursionistica;
  3. Sviluppo economico, tra cui:
    • riconoscimento e valorizzazione delle professioni di montagna;
    • credito d'imposta per le microimprese montane;
    • incentivi al lavoro agile;
    • misure a sostegno della residenzialità e della natalità.

D'altra parte, la legge stabilisce che la nuova classificazione non trovi automatica applicazione in tutti gli ambiti settoriali. In particolare, continuano a essere disciplinate da normative specifiche di settore gli interventi di sostegno connessi alla Politica Agricola Comune (PAC) e il regime di esenzione IMU per i terreni agricoli montani.
In questo quadro, la nuova classificazione assume un rilievo strategico, in quanto:

  • ridefinisce la platea dei territori destinatari delle politiche per la montagna;
  • incide sui criteri di riparto delle risorse nazionali destinate alla montagna (in primis il FOSMIT);
  • introduce una distinzione tra il riconoscimento della montanità (classificazione) e l'accesso selettivo alle misure di sostegno (beneficiari);
  • evidenzia, tuttavia, possibili criticità connesse alla coesistenza di sistemi classificatori differenti, in particolare tra quello nazionale e quelli regionali ancora vigenti.

A tale riguardo, la Conferenza Unificata, nella delibera del 05.02.2026 e nell'Informativa del Ministro per gli Affari regionali del 09.06.2026, ha precisato che: "fino all'eventuale aggiornamento della normativa regionale in materia, restano ferme le misure di natura agevolativa a favore dei Comuni montani, previste dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore del regolamento di classificazione dei comuni montani."
Questa indicazione consente di garantire la continuità delle politiche regionali nella fase transitoria, evitando discontinuità nell'accesso ai benefici e agli strumenti di sostegno. In tale quadro, la nuova classificazione si configura come un riferimento nazionale unitario, destinato a orientare progressivamente le politiche per la montagna ai diversi livelli istituzionali, favorendo nel tempo un allineamento tra i sistemi normativi regionali e quello statale.